Art. 7

Organizzazioni proponenti

In vigore dal 22 ott 2014
Organizzazioni proponenti 1.   Un programma può essere proposto da: a) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi di cui all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma; b) organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione; c) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; d) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’, paragrafo 2. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che definisce le condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione, gruppo o organismo proponente di cui al paragrafo 1 può presentare un programma. Dette condizioni, in particolare, garantiscono la rappresentatività di tali organizzazioni, gruppi e organismi e una dimensione significativa del programma.
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