Art. 12 · Informazioni sulla selezione dei programmi semplici

Art. 12

Informazioni sulla selezione dei programmi semplici

In vigore dal 22 ott 2014
Informazioni sulla selezione dei programmi semplici La Commissione fornisce al Comitato di cui all’ e pertanto agli Stati membri, informazioni tempestive su tutti i programmi che sono proposti o selezionati. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione fornisce in particolare: a) informazioni concernenti il numero di proposte ricevute, gli Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni proponenti, i settori interessati, e il mercato o i mercati obiettivo; b) informazioni concernenti l’esito della valutazione delle proposte e una loro descrizione sintetica.
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