Art. 19
Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli
In vigore dal 22 ott 2014
Disposizioni finanziarie relative ai programmi multipli
1. La partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi multipli è pari all’80 % delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è portata all’85 % in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera e).
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1o gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rispettivamente pari all’85 % e al 90 %.
Il primo comma si applica solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.
Storico versioni
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