Art. 20

Appalti per le azioni attuate su iniziativa della Commissione

In vigore dal 22 ott 2014
Appalti per le azioni attuate su iniziativa della Commissione Le procedure di appalto realizzate dalla Commissione a proprio nome o insieme a Stati membri sono subordinate al rispetto delle norme in materia di appalti di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (16).
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