Art. 10

Misure di emergenza

In vigore dal 22 ott 2014
Misure di emergenza 1.   Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all', paragrafo 3, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all', paragrafo 1. 2.   Lo Stato membro che vara nel proprio territorio nazionale misure di emergenza che prevedono l'applicazione dell', paragrafo 1, lettere a), d) o e), notifica immediatamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno. 3.   Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell', i rischi posti dalla specie esotica invasiva destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dalla data dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere tale specie nell'elenco dell'Unione. 4.   La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente rischio di introduzione nell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all', paragrafo 3, stabilisce, emanando atti d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all', paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Quando la Commissione adotta un atto d'esecuzione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri abrogano o modificano, a seconda del caso, le misure di emergenza adottate. 6.   Anche nel caso in cui la Commissione iscrive la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano o modificano le proprie misure di emergenza. 7.   Laddove, a seguito della valutazione dei rischi eseguita ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione non includa la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano le misure di emergenza adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo e possono iscrivere tale specie in un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in conformità dell', paragrafo 1, e prendere in considerazione la cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'.
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Misure di emergenza (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo