Art. 5

Valutazione dei rischi

In vigore dal 22 ott 2014
Valutazione dei rischi 1.   Per le finalità di cui all', una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, e include i seguenti elementi: a) la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale; b) la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione; c) la descrizione dei potenziali vettori d’introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate; d) la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici; e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura; f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull’economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili; g) la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati; h) la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi. 2.   All'atto di proporre specie da inserire nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la Commissione effettua le valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1. Laddove uno Stato membro presenti una richiesta di inclusione di una specie nell'elenco dell'Unione, ha la responsabilità di effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1. Ove necessario, la Commissione può assistere gli Stati membri nell'elaborazione di tali valutazioni dei rischi, nella misura in cui attengano alla loro dimensione europea. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell', paragrafo 3, lettera b), e di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 1, lettere da a) a h). La descrizione dettagliata comprende la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana o sull'economia, o che potrebbero causare tali effetti. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
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Valutazione dei rischi (Art. 5 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo