Art. 12

Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

In vigore dal 22 ott 2014
Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale 1.   Ciascuno Stato membro può istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. A tali specie esotiche invasive gli Stati membri possono applicare, se del caso e nel loro territorio, misure come quelle previste dagli , da 13 a 17, 19 e 20. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che essi considerano specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e le misure applicate conformemente al paragrafo 1.
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Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale (Art. 12 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo