Art. 14
Sistema di sorveglianza
In vigore dal 22 ott 2014
Sistema di sorveglianza
1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri istituiscono un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, o lo integrano nel loro sistema esistente, che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione o all'interno dell'Unione.
2. Il sistema di sorveglianza di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha le seguenti caratteristiche:
a)
copre il territorio, ivi comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;
b)
è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;
c)
si fonda sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, è compatibile con le stesse e ne evita duplicazioni e utilizza le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all' della direttiva 92/43/CEE, all' della direttiva 2000/60/CE e all' della direttiva 2008/56/CE;
d)
tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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