Art. 11

Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione

In vigore dal 22 ott 2014
Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione 1.   Gli Stati membri possono individuare, dal proprio elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale stabilito in conformità dell', specie autoctone o non autoctone dell'Unione che richiedono una cooperazione ragionale rafforzata. 2.   Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la cooperazione e il coordinamento tra tali Stati membri interessati, conformemente all', paragrafo 1. Ove necessario e sulla base degli effetti di determinate specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché sulla salute umana e sull'economia, e a condizione che sia accuratamente giustificato da un'analisi approfondita dei motivi di una cooperazione regionale rafforzata effettuata dallo Stato membro richiedente, la Commissione può richiedere, mediante atti d'esecuzione, che gli Stati membri interessati applichino, mutatis mutandis, nel proprio territorio o in parte di esso gli , l' in deroga all', e gli , a seconda del caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Le specie esotiche invasive di rilevanza regionale che sono specie autoctone di uno Stato membro non sono soggette alle disposizioni degli nel territorio di tale Stato membro. Gli Stati membri di cui tali specie sono autoctone cooperano con gli Stati membri interessati alla valutazione dei vettori di cui all' e, in consultazione con gli altri Stati membri, possono adottare misure pertinenti al fine di evitare l'ulteriore diffusione di tali specie secondo la procedura di cui all', paragrafo 1.
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Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo