Art. 19

Misure di gestione

In vigore dal 22 ott 2014
Misure di gestione 1.   Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri predispongono misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Tali misure di gestione sono proporzionate all'impatto sull'ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri, si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche, nel limite del possibile, le misure di ripristino di cui all'. A esse viene assegnata la priorità in base alla valutazione del rischio e alla loro efficienza in termini di costi. 2.   Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. L'uso commerciale di specie esotiche invasive già insediate può essere autorizzato temporaneamente quale parte delle misure di gestione volte alla loro eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione, in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere tutti i controlli appropriati al fine di evitare ogni ulteriore diffusione. 3.   Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione e nel selezionare i metodi da utilizzare, tengono in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, particolarmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat e assicurano che, quando fra i destinatari di misure figurano gli animali, siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione. 4.   Il sistema di sorveglianza di cui all' è concepito e utilizzato per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure. 5.   Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in un altro Stato membro, gli Stati membri in cui la specie è già presente ne danno immediata notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa provvede a informare i paesi terzi interessati.
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Misure di gestione (Art. 19 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo