Art. 20

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

In vigore dal 22 ott 2014
Ripristino degli ecosistemi danneggiati 1.   Gli Stati membri adottano misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino. 2.   Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti: a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi; b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.
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Ripristino degli ecosistemi danneggiati (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo