Art. 21

Recupero dei costi

In vigore dal 22 ott 2014
Recupero dei costi Conformemente al principio «chi inquina paga» e fatte salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), gli Stati membri mirano a recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse nonché i costi di ripristino.
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Recupero dei costi (Art. 21 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo