Art. 8

Autorizzazioni

In vigore dal 22 ott 2014
Autorizzazioni 1.   In deroga alle restrizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), e alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico. 2.   Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata in confinamento ai sensi del paragrafo 3; b) l’attività è condotta da personale adeguatamente qualificato come stabilito dalle autorità competenti; c) il trasporto verso e dal confinamento avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva, come prescritto dall'autorizzazione; d) in caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono marchiati o, se del caso, altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza evitabili; e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell’identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell’attività e del confinamento previsto, dell’interazione con l’ambiente e di ogni altro fattore rilevante; f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, sono predisposti un sistema di sorveglianza continua e un piano di emergenza, incluso un piano di eradicazione. Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscita o diffusione, il piano di emergenza è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al numero di specie esotiche invasive e di esemplari che non supera la capacità della struttura di confinamento, include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione e accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, della sua introduzione e del suo trasporto all'interno dell'Unione. 3.   Si considera che gli esemplari sono tenuti in confinamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli esemplari sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture di confinamento in cui sono tenuti da persone non autorizzate; b) i protocolli di pulizia, gestione dei rifiuti e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possano fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi da persone non autorizzate; c) la rimozione degli esemplari dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione o la soppressione indolore avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture. 4.   Quando richiede l'autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte. 5.   Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che abbiano effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali. 6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Gli Stati membri impiegano il suddetto formato come documento che accompagna l'autorizzazione. 7.   Per tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili su internet, pubblicamente e senza indugio, almeno i seguenti elementi: a) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata rilasciata l'autorizzazione; b) il numero o il volume degli esemplari interessati; c) lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, e d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. 8.   Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che gli istituti osservino le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.
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