Art. 7
Restrizioni
In vigore dal 22 ott 2014
Restrizioni
1. Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente:
a)
portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio dell’Unione;
b)
tenute, anche in confinamento;
c)
allevate, anche in confinamento;
d)
trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;
e)
immesse sul mercato;
f)
utilizzate o scambiate;
g)
poste in condizione di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o
h)
rilasciate nell’ambiente.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1143:oj#art-7