Art. 7 · Restrizioni

Art. 7

Restrizioni

In vigore dal 22 ott 2014
Restrizioni 1.   Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente: a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio dell’Unione; b) tenute, anche in confinamento; c) allevate, anche in confinamento; d) trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione; e) immesse sul mercato; f) utilizzate o scambiate; g) poste in condizione di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o h) rilasciate nell’ambiente. 2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
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