Art. 4

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

In vigore dal 22 ott 2014
Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale 1.   La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Il progetto di atti di esecuzione è presentato al comitato di cui all', paragrafo 1, entro il 2 gennaio 2016. 2.   La Commissione effettua un riesame globale dell'elenco dell'Unione almeno ogni sei anni e, nel frattempo, provvede ove opportuno al relativo aggiornamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 1: a) aggiungendo nuove specie esotiche invasive; b) rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più uno o più criteri di cui al paragrafo 3. 3.   Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri: a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche; c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia; d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione; e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo. 4.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell’elenco dell'Unione. Tali richieste includono tutte le seguenti informazioni: a) il nome della specie; b) una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’, paragrafo 1; c) prove che sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   L'elenco dell'Unione fa riferimento, se del caso, alle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente associate e ai loro codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (22), che indicano le categorie di merci soggette a controlli ufficiali a norma dell' del presente regolamento. 6.   All'atto di adottare o aggiornare l'elenco dell'Unione, la Commissione applica i criteri indicati al paragrafo 3 tenendo in debito conto i costi di attuazione per gli Stati membri, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale ed economico. Nell'elenco dell'Unione figurano in via prioritaria le specie esotiche invasive che: a) non sono ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e che molto probabilmente avranno un effetto negativo significativo; b) sono già insediate nell'Unione e hanno l'effetto negativo più significativo. 7.   All'atto di proporre l'elenco dell'Unione, la Commissione precisa inoltre che gli obiettivi del presente regolamento sono conseguiti meglio a livello di Unione.
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Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo