Art. 3

Definizioni

In vigore dal 22 ott 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1)   «specie esotica»: qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; 2)   «specie esotica invasiva»: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi; 3)   «specie esotica invasiva di rilevanza unionale»: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’, paragrafo 3; 4)   «specie esotica invasiva di rilevanza nazionale»: una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro; 5)   «biodiversità»: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi; 6)   «servizi ecosistemici»: i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano; 7)   «introduzione»: lo spostamento di una specie al di fuori del suo areale naturale in conseguenza dell'intervento umano; 8)   «ricerca»: l’attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per ottenere nuovi dati scientifici o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto le caratteristiche che rendono una specie invasiva, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive; 9)   «confinamento»: il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione; 10)   «conservazione ex situ»: la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale; 11)   «vettori»: le vie e i meccanismi dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive; 12)   «rilevamento precoce»: la conferma della presenza nell’ambiente di uno o più esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa; 13)   «eradicazione»: l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi letali o non letali; 14)   «controllo demografico»: qualsiasi azione letale o non letale applicata alla popolazione di una specie esotica invasiva, che al contempo riduca al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell’impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana o sull’economia; 15)   «contenimento»: qualsiasi azione volta a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa; 16)   «ampiamente diffusa»: una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha raggiunto condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell’areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi; 17)   «gestione»: qualsiasi intervento letale o non letale volto all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/1143) — Testo vigente | Portale Normativo