Art. 170

Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata 1.   Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all' della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei: (a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE; (b) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (c) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b). 2.   Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all' della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo: (a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE; (b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (c) pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).
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Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata (Art. 170 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo