Art. 169

Sottomodulo del rischio azionario standard

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio azionario standard 1.   Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 di cui all' del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei: (a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (b) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a). 2.   Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all' del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei: (a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (b) un calo istantaneo pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a).
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Sottomodulo del rischio azionario standard (Art. 169 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo