Art. 168
Disposizioni generali
In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali
1. Il sottomodulo del rischio azionario di cui all', paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo di rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1 e un sottomodulo di rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2.
2. Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
3. Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono gli strumenti di capitale quotati in borse valori di paesi che non sono membri del SEE o dell'OCSE, gli strumenti di capitale non quotati, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all', paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all', paragrafo 3.
4. Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:
dove:
(a)
SCRtype 1 equities
è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;
(b)
SCRtype 2 equities
è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2.
5. L'impatto dei cali istantanei di cui agli sul valore delle partecipazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto rispetto al valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento.
6. Sono considerati strumenti di capitale di tipo 1 in ogni caso:
(a)
gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all' del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
(b)
gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capitale qualificati ai sensi dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all' del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
(c)
per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria e hanno sede nell'Unione o, se non hanno sede nell'UE, che sono commercializzati in essa ai sensi degli o 40 della direttiva 2011/61/UE:
i)
gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all' del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;
ii)
le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo.
Storico versioni
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