Art. 168 · Disposizioni generali

Art. 168

Disposizioni generali

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni generali 1.   Il sottomodulo del rischio azionario di cui all', paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo di rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1 e un sottomodulo di rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2. 2.   Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 3.   Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono gli strumenti di capitale quotati in borse valori di paesi che non sono membri del SEE o dell'OCSE, gli strumenti di capitale non quotati, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all', paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all', paragrafo 3. 4.   Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a: dove: (a) SCRtype 1 equities è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1; (b) SCRtype 2 equities è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2. 5.   L'impatto dei cali istantanei di cui agli sul valore delle partecipazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto rispetto al valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento. 6.   Sono considerati strumenti di capitale di tipo 1 in ogni caso: (a) gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all' del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo; (b) gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capitale qualificati ai sensi dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all' del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo; (c) per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria e hanno sede nell'Unione o, se non hanno sede nell'UE, che sono commercializzati in essa ai sensi degli o 40 della direttiva 2011/61/UE: i) gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all' del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo; ii) le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo.
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