Art. 212
Tecniche finanziarie di attenuazione del rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Tecniche finanziarie di attenuazione del rischio
1. In caso di trasferimento del rischio da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, affinché la tecnica di attenuazione del rischio sia presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in situazioni diverse da quelle di cui all', compresi i trasferimenti effettuati tramite acquisto o emissione di strumenti finanziari, devono essere soddisfatti i criteri qualitativi indicati ai paragrafi da 2 a 5, oltre a quelli di cui agli .
2. La tecnica di attenuazione del rischio è coerente con la politica scritta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sulla gestione dei rischi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
3. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di valutare le attività e le passività soggette alla tecnica di attenuazione del rischio e, qualora tale tecnica comprenda l'utilizzo di strumenti finanziari, gli strumenti finanziari in modo affidabile conformemente all' della direttiva 2009/138/CE.
4. Quando la tecnica di attenuazione del rischio comprende l'utilizzo di strumenti finanziari, tali strumenti hanno un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo.
5. Quando la tecnica di attenuazione del rischio non consiste in uno strumento finanziario, le controparti di tale tecnica hanno un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo.
Storico versioni
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