Art. 211
Tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo
In vigore dal 10 ott 2014
Tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo
1. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione utilizzando contratti di riassicurazione o società veicolo, al fine di tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel requisito patrimoniale di solvibilità di base devono essere soddisfatti i criteri qualitativi di cui agli , nonché quelli di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. In caso di contratti di riassicurazione la controparte è uno dei seguenti soggetti:
(a)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa il requisito patrimoniale di solvibilità;
(b)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all' di detta direttiva e che rispetta i requisiti di solvibilità del paese terzo considerato;
(c)
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo che non ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente o temporaneamente equivalente a quello previsto dalla direttiva 2009/138/CE conformemente all' di detta direttiva e il cui merito di credito è stato assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo II, sezione 1, del presente titolo.
3. Quando una controparte di un contratto di riassicurazione è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che cessa di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità dopo la conclusione del contratto di riassicurazione, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio di assicurazione può essere riconosciuta in parte, purché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa dimostrare che la controparte ha presentato alle sue autorità di vigilanza un piano di risanamento realistico e purché l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità sia ripristinata entro il periodo di tempo indicato nel piano di risanamento di cui all' della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
4. Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo, i requisiti di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE devono essere soddisfatti affinché la tecnica di attenuazione del rischio possa essere presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base; quando il requisito del finanziamento integrale della società veicolo cessa di essere pienamente soddisfatto dopo la conclusione del contratto, la protezione offerta dalla tecnica di attenuazione del rischio assicurativo può essere riconosciuta in parte, purché l'impresa di assicurazione o di riassicurazione possa dimostrare che l'osservanza del requisito del finanziamento integrale sarà ripristinata entro tre mesi; a tal fine, l'effetto della tecnica di attenuazione del rischio è ridotto della percentuale dell'esposizione massima al rischio aggregata della società veicolo di cui all' del presente regolamento non coperta dalle attività della società veicolo né da un importo equivalente, laddove trovi applicazione l', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
5. Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, la tecnica di attenuazione del rischio è presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base solo quando la normativa dello Stato membro è equivalente al disposto dell', paragrafo 2, di detta direttiva ed è rispettata dalla società veicolo.
6. Quando il rischio viene trasferito a una società veicolo regolamentata da un'autorità di vigilanza di un paese terzo, la tecnica di attenuazione del rischio è presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base solo quando la società veicolo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
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