Art. 210
Effettivo trasferimento del rischio
In vigore dal 10 ott 2014
Effettivo trasferimento del rischio
1. Le disposizioni contrattuali che disciplinano la tecnica di attenuazione del rischio garantiscono che l'entità della protezione fornita da tale tecnica e il trasferimento del rischio siano chiaramente definiti e incontrovertibili.
2. Le disposizioni contrattuali non determinano un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. Il rischio di base è rilevante se comporta un'errata indicazione dell'effetto di attenuazione del rischio sul requisito patrimoniale di solvibilità di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tale da influenzare le decisioni o il giudizio del previsto utente di tali informazioni, ivi comprese le autorità di vigilanza.
4. La determinazione dell'efficacia giuridica e dell'opponibilità in tutte le giurisdizioni rilevanti delle disposizioni contrattuali e del trasferimento del rischio, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), si basa sulle seguenti considerazioni:
(a)
l'eventuale assoggettamento della disposizione contrattuale a qualsiasi condizione che potrebbe minare l'effettivo trasferimento del rischio e il cui adempimento sfugge al controllo diretto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b)
l'eventuale presenza di qualsiasi operazione connessa che potrebbe minare l'effettivo trasferimento del rischio.
Storico versioni
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