Art. 214
Contratti di garanzia collaterale
In vigore dal 10 ott 2014
Contratti di garanzia collaterale
1. Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base i contratti di garanzia collaterale sono riconosciuti soltanto se sono soddisfatti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli :
(a)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio ha il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le garanzie collaterali in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte;
(b)
la protezione fornita dalla garanzia collaterale ha un sufficiente livello di certezza grazie a uno dei seguenti motivi:
i)
la garanzia ha un merito di credito sufficiente, una liquidità sufficiente e un valore sufficientemente stabile;
ii)
è garantita da una controparte che è diversa da quella di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 2, e alla quale è stato attribuito un fattore di rischio per il rischio di concentrazione dello 0 %;
(c)
non sussiste alcuna correlazione positiva rilevante tra il merito di credito della controparte e il valore della garanzia collaterale;
(d)
la garanzia collaterale non consiste in titoli emessi dalla controparte o da un'impresa partecipata di detta controparte.
2. Quando un contratto di garanzia collaterale è conforme alla definizione dell', punto 26, lettera b), e riguarda garanzie collaterali detenute da un ente depositario o da un altro terzo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
(a)
l'ente depositario o il terzo rilevanti separano le attività detenute a titolo di garanzia collaterale dalle proprie attività;
(b)
le attività separate sono detenute da un ente di raccolta di depositi che ha un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo;
(c)
le attività separate sono identificabili individualmente e possono essere modificate o sostituite soltanto con il consenso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di una persona che opera in qualità di fiduciario in riferimento agli interessi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativi a tali attività;
(d)
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le attività separate in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte;
(e)
le attività separate non sono utilizzate per pagare o fornire garanzie collaterali a favore di persone diverse dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o su indicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Storico versioni
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