Art. 214 · Contratti di garanzia collaterale

Art. 214

Contratti di garanzia collaterale

In vigore dal 10 ott 2014
Contratti di garanzia collaterale 1.   Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base i contratti di garanzia collaterale sono riconosciuti soltanto se sono soddisfatti i seguenti criteri, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli : (a) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che trasferisce il rischio ha il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le garanzie collaterali in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti la controparte; (b) la protezione fornita dalla garanzia collaterale ha un sufficiente livello di certezza grazie a uno dei seguenti motivi: i) la garanzia ha un merito di credito sufficiente, una liquidità sufficiente e un valore sufficientemente stabile; ii) è garantita da una controparte che è diversa da quella di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 2, e alla quale è stato attribuito un fattore di rischio per il rischio di concentrazione dello 0 %; (c) non sussiste alcuna correlazione positiva rilevante tra il merito di credito della controparte e il valore della garanzia collaterale; (d) la garanzia collaterale non consiste in titoli emessi dalla controparte o da un'impresa partecipata di detta controparte. 2.   Quando un contratto di garanzia collaterale è conforme alla definizione dell', punto 26, lettera b), e riguarda garanzie collaterali detenute da un ente depositario o da un altro terzo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: (a) l'ente depositario o il terzo rilevanti separano le attività detenute a titolo di garanzia collaterale dalle proprie attività; (b) le attività separate sono detenute da un ente di raccolta di depositi che ha un merito di credito assegnato alla classe 3 o a una classe migliore conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo; (c) le attività separate sono identificabili individualmente e possono essere modificate o sostituite soltanto con il consenso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di una persona che opera in qualità di fiduciario in riferimento agli interessi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relativi a tali attività; (d) l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha (o è una beneficiaria nell'ambito di una fiduciaria in cui il fiduciario ha) il diritto di liquidare o di trattenere tempestivamente le attività separate in caso di inadempimento, insolvenza o fallimento o di altri eventi creditizi riguardanti l'ente depositario o un altro terzo che detiene la garanzia collaterale per conto della controparte; (e) le attività separate non sono utilizzate per pagare o fornire garanzie collaterali a favore di persone diverse dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o su indicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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