Art. 171

Investimenti in strumenti di capitale di natura strategica

In vigore dal 10 ott 2014
Investimenti in strumenti di capitale di natura strategica Ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), nonché dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che: (a) è probabile che il valore dell'investimento in strumenti di capitale sia significativamente meno volatile nei 12 mesi successivi rispetto al valore di altri strumenti di capitale nello stesso periodo di tempo, per effetto sia della natura dell'investimento, sia dell'influenza esercitata dall'impresa partecipante sull'impresa partecipata; (b) l'investimento ha natura strategica, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui: i) l'esistenza di una chiara strategia decisiva per continuare a detenere la partecipazione per un lungo periodo di tempo; ii) la coerenza della strategia di cui alla lettera a) con le principali politiche che guidano o limitano le azioni dell'impresa; iii) la capacità dell'impresa partecipante di continuare a detenere la partecipazione nell'impresa partecipata; iv) l'esistenza di un legame duraturo; v) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante fa parte di un gruppo, la coerenza di tale strategia con le principali politiche che guidano o limitano le azioni del gruppo.
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Investimenti in strumenti di capitale di natura strategica (Art. 171 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo