Art. 173
Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard
In vigore dal 10 ott 2014
Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard
La misura transitoria per il rischio azionario standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 12, della direttiva 2009/138/CE si applica soltanto agli strumenti di capitale di tipo 1 acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data e non sottoposti al rischio azionario basato sulla durata ai sensi dell' di detta direttiva.
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