Art. 304

Elementi delle informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza

In vigore dal 10 ott 2014
Elementi delle informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza 1.   Le autorità di vigilanza impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare in periodi predefiniti, conformemente all', paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE, quanto segue: (a) la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell' del presente regolamento, nonché informazioni equivalenti pubblicate in osservanza di altri obblighi legali o regolamentari cui la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria si riferisce, nonché le versioni aggiornate della relazione pubblicate in conformità dell' del presente regolamento; (b) la relazione periodica alle autorità di vigilanza contenente le informazioni di cui agli articoli da 307 a 311 del presente regolamento. La relazione contiene altresì le informazioni di cui agli articoli da 293 a 297 del presente regolamento che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono state autorizzate dalle autorità di vigilanza a non pubblicare nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, in conformità dell', paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. La relazione periodica alle autorità di vigilanza ha la stessa struttura prevista all'allegato XX per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria; (c) la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, comprendente i risultati di ogni valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità effettuata dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, quando la valutazione interna del rischio e della solvibilità viene effettuata in conformità dell', paragrafo 5, di detta direttiva; (d) modelli quantitativi annuali e trimestrali che precisano in maniera più dettagliata e che integrano le informazioni fornite nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e nella relazione periodica alle autorità di vigilanza, tenendo conto di possibili limitazioni ed esenzioni in conformità dell', paragrafi 6 e 7, della direttiva 2009/138/CE. Nella misura in cui sono esonerate dall'obbligo di informativa con frequenza trimestrale conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, le imprese presentano soltanto modelli quantitativi annuali. L'obbligo di informativa con frequenza annuale non comprende le informazioni su base analitica se le imprese ne sono esonerate ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE. 2.   La relazione periodica alle autorità di vigilanza include una sintesi che evidenzia in particolare le modifiche sostanziali delle attività e dei risultati dell'impresa, del suo sistema di governance, del profilo di rischio, della valutazione a fini di solvibilità e della gestione del capitale nel periodo di riferimento e fornisce una spiegazione concisa delle cause e degli effetti delle modifiche. La sintesi comprende informazioni sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità ai fini dell', paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE. 3.   L'ambito di applicazione dei modelli quantitativi trimestrali è più ristretto di quello dei modelli quantitativi annuali. 4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere delle autorità di vigilanza di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di comunicare periodicamente altre informazioni elaborate sotto la responsabilità, o su richiesta, dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali imprese.
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Elementi delle informazioni periodiche da fornire alle autorità di vigilanza (Art. 304 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo