Art. 300

Termini

In vigore dal 10 ott 2014
Termini 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano la loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria entro i termini di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE e, dopo la fine del periodo transitorio di cui allo stesso articolo, entro 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario dell'impresa. 2.   Non appena le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, nonché eventuali aggiornamenti della relazione, la trasmettono alle autorità di vigilanza.
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