Art. 298

Informazioni facoltative aggiuntive

In vigore dal 10 ott 2014
Informazioni facoltative aggiuntive Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano, a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi informazione o spiegazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria la cui pubblicazione non è richiesta per legge, tali imprese provvedono affinché le informazioni aggiuntive siano in linea con eventuali informazioni fornite alle autorità di vigilanza ai sensi dell' della direttiva citata.
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Informazioni facoltative aggiuntive (Art. 298 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo