Art. 296
Valutazione a fini di solvibilità
In vigore dal 10 ott 2014
Valutazione a fini di solvibilità
1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
separatamente per ciascuna classe di attività sostanziale, il valore delle attività, nonché la descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate per la valutazione a fini di solvibilità;
(b)
separatamente per ciascuna classe di attività sostanziale, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati da tale impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la valutazione nel bilancio.
2. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
separatamente per ciascuna area di attività sostanziale, il valore delle riserve tecniche, compreso l'importo della migliore stima e del margine di rischio, nonché la descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzati per la sua valutazione a fini di solvibilità;
(b)
una descrizione del livello di incertezza associato al valore delle riserve tecniche;
(c)
separatamente per ciascuna area di attività sostanziale, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
(d)
se è applicato l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, una descrizione di tale aggiustamento e del portafoglio di obbligazioni e di attività dedicato cui si applica l'aggiustamento di congruità e una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla posizione finanziaria di tale impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(e)
una dichiarazione sull'eventuale applicazione da parte dell'impresa dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla posizione finanziaria di tale impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(f)
una dichiarazione sull'eventuale applicazione della struttura transitoria per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto della non applicazione della misura transitoria sulla posizione finanziaria dell'impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(g)
una dichiarazione sull'eventuale applicazione della deduzione transitoria di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto della non applicazione della misura di deduzione sulla posizione finanziaria dell'impresa, compresi l'importo delle riserve tecniche, il requisito patrimoniale di solvibilità, il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri di base e gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(h)
una descrizione dei seguenti elementi:
i)
gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo;
ii)
eventuali variazioni sostanziali delle ipotesi pertinenti formulate per il calcolo delle riserve tecniche rispetto al periodo di riferimento precedente.
3. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle altre passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)
separatamente per ciascuna classe sostanziale di altre passività, il valore delle altre passività, nonché una descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate per la loro valutazione a fini di solvibilità;
(b)
separatamente per ciascuna classe sostanziale di altre passività, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra le basi di valutazione, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio.
4. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni sulle aree di cui all' in osservanza degli obblighi di comunicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
5. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione sostanziale sulla valutazione delle attività e delle passività a fini di solvibilità.
Storico versioni
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