Art. 260
Settori di gestione dei rischi
In vigore dal 10 ott 2014
Settori di gestione dei rischi
1. I settori di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE includono tutte le seguenti politiche:
(a)
sottoscrizione e costituzione di riserve:
i)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare e gestire il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative dovuto a ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve;
ii)
la sufficienza e la qualità dei dati pertinenti da considerare nei processi di sottoscrizione e costituzione di riserve, come indicato all' del presente regolamento, e la loro coerenza con gli standard di sufficienza e qualità;
iii)
l'adeguatezza delle procedure per la gestione dei sinistri, compresa la misura in cui esse coprono il ciclo completo dei sinistri;
(b)
gestione delle attività e delle passività:
i)
il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare la durata di tale disallineamento;
ii)
le correlazioni tra i rischi di diverse categorie di attività e passività;
iii)
le correlazioni tra i rischi di diverse obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;
iv)
le esposizioni fuori bilancio dell'impresa;
v)
l'effetto delle pertinenti tecniche di attenuazione del rischio sulla gestione delle attività e delle passività;
(c)
gestione del rischio di investimento:
i)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che gli investimenti dell'impresa siano conformi al principio della persona prudente di cui all' della direttiva 2009/138/CE;
ii)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che gli investimenti dell'impresa tengano conto della natura dell'attività dell'impresa, dei suoi limiti di tolleranza del rischio approvati, della sua posizione di solvibilità e della sua esposizione al rischio a lungo termine;
iii)
le valutazioni interne delle imprese di assicurazione o di riassicurazione del rischio di credito delle controparti degli investimenti, incluso se le controparti sono amministrazioni centrali;
iv)
qualora le imprese di assicurazione o di riassicurazione utilizzino derivati o altri strumenti finanziari con caratteristiche o effetti analoghi, gli obiettivi e la strategia sottesi al loro uso e il modo in cui facilitano un'efficace gestione del portafoglio o contribuiscono a ridurre i rischi, nonché le procedure per la valutazione dei rischi di tali strumenti e i principi di gestione dei rischi loro applicabili;
v)
laddove appropriato per garantire un'efficace gestione dei rischi, limiti quantitativi interni sulle attività e sulle esposizioni, comprese le esposizioni fuori bilancio;
(d)
gestione del rischio di liquidità:
i)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per tenere conto del rischio di liquidità sia a breve che a lungo termine;
ii)
l'appropriatezza della composizione delle attività sotto il profilo della loro natura, durata e liquidità ai fini del rispetto delle obbligazioni dell'impresa via via che giungono a scadenza;
iii)
un piano per far fronte a modifiche delle entrate e uscite di cassa attese;
(e)
gestione del rischio di concentrazione: i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per individuare le fonti di rischio di concentrazione rilevanti al fine di garantire che le concentrazioni di rischi restino entro limiti stabiliti, nonché i provvedimenti per analizzare possibili rischi di contagio tra concentrazioni di esposizioni;
(f)
gestione del rischio operativo: i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per assegnare chiare responsabilità ai fini dell'individuazione, della documentazione e del monitoraggio periodici delle esposizioni al rischio operativo rilevanti;
(g)
riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio di assicurazione:
i)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire la selezione di una riassicurazione adeguata e di altre tecniche appropriate di attenuazione del rischio;
ii)
i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare quali tecniche di attenuazione del rischio siano appropriate in base alla natura dei rischi assunti e alle capacità dell'impresa di gestire e controllare i rischi inerenti a tali tecniche;
iii)
le valutazioni interne delle imprese di assicurazione o di riassicurazione relative al rischio di credito delle tecniche di attenuazione del rischio.
2. Gli utili attesi inclusi in premi futuri sono calcolati come differenza tra le riserve tecniche senza margine di rischio calcolate conformemente all' della direttiva citata, e un calcolo delle riserve tecniche senza margine di rischio nell'ipotesi che i premi relativi a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti e la cui riscossione è attesa in un momento futuro non siano riscossi per motivi diversi dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza.
3. Il calcolo dell'utile atteso incluso nei premi futuri è eseguito separatamente per i gruppi di rischi omogenei utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, a condizione che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione siano anch'esse omogenee in relazione all'utile atteso incluso nei premi futuri.
4. Le polizze in perdita possono essere compensate a fronte di polizze in utile solo all'interno di un gruppo di rischi omogeneo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-260