Art. 35

Gruppi di rischi omogenei delle obbligazioni di assicurazione vita

In vigore dal 10 ott 2014
Gruppi di rischi omogenei delle obbligazioni di assicurazione vita Le proiezioni dei flussi di cassa utilizzate nel calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione vita si effettuano separatamente per ciascuna polizza. Qualora il calcolo separato per ogni polizza costituisca un onere indebito per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, è possibile effettuare la proiezione raggruppando le polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme a tutti i seguenti requisiti: (a) non sussistono differenze sostanziali circa la natura e la complessità dei rischi sottesi alle polizze appartenenti allo stesso gruppo; (b) il raggruppamento di polizze è tale da non snaturare il rischio sotteso alle polizze e da non falsarne le spese; (c) il raggruppamento di polizze dovrebbe dare per il calcolo della migliore stima approssimativamente gli stessi risultati di un calcolo basato sulle singole polizze, in particolare in relazione alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali incluse nelle polizze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gruppi di rischi omogenei delle obbligazioni di assicurazione vita (Art. 35 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo