Art. 37

Calcolo del margine di rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo del margine di rischio 1.   Il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione si calcola utilizzando la seguente formula: dove: (a) CoC è il tasso del costo del capitale; (b) la somma comprende tutti i numeri interi incluso lo zero; (c) SCR(t) è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all', paragrafo 2, dopo t anni; (d) r(t+1) è il tasso di interesse privo di rischio di base per la scadenza di t+1 anni. Il tasso di interesse privo di rischio di base r(t+1) è scelto in base alla valuta utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolino il proprio requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno approvato e stabiliscano che il modello è adeguato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all', paragrafo 2, per ogni momento della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano il modello interno per calcolare gli importi SCR(t) di cui al paragrafo 1. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle aree di attività di cui all' della direttiva 2009/138/CE. L'imputazione riflette in modo adeguato i contributi delle aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all', paragrafo 2, nel corso della durata di vita dell'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
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Calcolo del margine di rischio (Art. 37 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo