Art. 37 · Calcolo del margine di rischio

Art. 37

Calcolo del margine di rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo del margine di rischio 1.   Il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione si calcola utilizzando la seguente formula: dove: (a) CoC è il tasso del costo del capitale; (b) la somma comprende tutti i numeri interi incluso lo zero; (c) SCR(t) è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all', paragrafo 2, dopo t anni; (d) r(t+1) è il tasso di interesse privo di rischio di base per la scadenza di t+1 anni. Il tasso di interesse privo di rischio di base r(t+1) è scelto in base alla valuta utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolino il proprio requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno approvato e stabiliscano che il modello è adeguato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all', paragrafo 2, per ogni momento della durata di vita delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano il modello interno per calcolare gli importi SCR(t) di cui al paragrafo 1. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione imputano il margine di rischio per l'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione alle aree di attività di cui all' della direttiva 2009/138/CE. L'imputazione riflette in modo adeguato i contributi delle aree di attività al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all', paragrafo 2, nel corso della durata di vita dell'intero portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.
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