Art. 299
In vigore dal 10 ott 2014
1. Quando le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubbliche talune informazioni conformemente all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che tale permesso resti valido solo finché sussiste la ragione che giustifica la non pubblicazione.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena cessano di sussistere le ragioni in base alle quali è stata autorizzata la non pubblicazione.
Storico versioni
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