Art. 53
Calcolo dell'aggiustamento di congruità
In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo dell'aggiustamento di congruità
1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione considerano soltanto le attività assegnate i cui flussi di cassa previsti devono riprodurre i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, escludendo qualsiasi attività eccedente rispetto a quelle menzionate. Per «flusso di cassa previsto» di un'attività si intende il flusso di cassa dell'attività adeguato per tenere conto della probabilità di inadempimento relativa all'attività corrispondente all'elemento dello spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE o, qualora non sia possibile dedurre uno spread di credito affidabile dalle statistiche relative agli inadempimenti, la parte della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, lettere b) e c), di detta direttiva.
2. La deduzione dello spread«fondamentale», di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, dal risultato del calcolo di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, include soltanto la parte dello spread«fondamentale» di cui non si è già tenuto conto nell'aggiustamento per i flussi di cassa del portafoglio di attività assegnato, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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