Art. 51

Spread corretto per il rischio

In vigore dal 10 ott 2014
Spread corretto per il rischio La parte dello spread valutario medio attribuibile a una valutazione realistica delle perdite previste, del rischio di credito imprevisto o di qualsiasi altro rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE è calcolata nello stesso modo dello spread«fondamentale» di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, e all' del presente regolamento.
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Spread corretto per il rischio (Art. 51 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo