Art. 299

Art. 299

In vigore dal 10 ott 2014
1.   Quando le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubbliche talune informazioni conformemente all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE, è necessario che tale permesso resti valido solo finché sussiste la ragione che giustifica la non pubblicazione. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano l'autorità di vigilanza non appena cessano di sussistere le ragioni in base alle quali è stata autorizzata la non pubblicazione.
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