Art. 303

Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative Quando, conformemente al presente capo, è richiesto un confronto con le informazioni pubblicate in merito al periodo di riferimento precedente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tale obbligo soltanto se il periodo di riferimento precedente copre un periodo successivo alla data di applicazione della direttiva 2009/138/CE.
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Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative (Art. 303 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo