Art. 303 · Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

Art. 303

Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative

In vigore dal 10 ott 2014
Disposizioni transitorie in materia di informazioni comparative Quando, conformemente al presente capo, è richiesto un confronto con le informazioni pubblicate in merito al periodo di riferimento precedente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano tale obbligo soltanto se il periodo di riferimento precedente copre un periodo successivo alla data di applicazione della direttiva 2009/138/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-303