Art. 169 · Sottomodulo del rischio azionario standard

Art. 169

Sottomodulo del rischio azionario standard

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio azionario standard 1.   Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 di cui all' del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei: (a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (b) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a). 2.   Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all' del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei: (a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (b) un calo istantaneo pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a).
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