Art. 170 · Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

Art. 170

Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata 1.   Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all' della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei: (a) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE; (b) un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (c) un calo istantaneo pari alla somma del 39 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b). 2.   Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all' della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo: (a) pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE; (b) pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; (c) pari alla somma del 49 % e dell'aggiustamento simmetrico di cui all' del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).
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