Art. 13

Metodi di valutazione per le imprese partecipate

In vigore dal 10 ott 2014
Metodi di valutazione per le imprese partecipate 1.   Ai fini della valutazione delle attività delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le partecipazioni in imprese partecipate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE conformemente alla seguente gerarchia di metodi: (a) utilizzando il metodo di valutazione per difetto di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento; (b) utilizzando il metodo del patrimonio netto aggiustato di cui al paragrafo 3 quando la valutazione conformemente alla lettera a) è impossibile; (c) utilizzando il metodo di valutazione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento o i metodi alternativi di valutazione di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la valutazione a norma della lettera a) o della lettera b) non è possibile; ii) l'impresa non è un'impresa figlia ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. 2.   In deroga al paragrafo 1, ai fini della valutazione delle attività delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a zero le partecipazioni nelle seguenti imprese: (a) imprese che sono escluse dall'ambito della vigilanza di gruppo a norma dell', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE; (b) imprese che sono dedotte dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo a norma dell' della direttiva 2009/138/CE. 3.   Il metodo del patrimonio netto aggiustato di cui al paragrafo 1, lettera b), impone all'impresa partecipante di valutare le sue partecipazioni in imprese partecipate sulla base della quota dell'eccedenza di attività rispetto alle passività dell'impresa partecipata detenuta dall'impresa partecipante. 4.   In sede di calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività per le imprese partecipate, l'impresa partecipante valuta le singole attività e passività dell'impresa conformemente all' della direttiva 2009/138/CE e, se l'impresa partecipata è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o una società veicolo di cui all' di detta direttiva, le riserve tecniche conformemente agli articoli da 76 a 85 di tale direttiva. 5.   In sede di calcolo dell'eccedenza di attività rispetto alle passività per le imprese partecipate diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, l'impresa partecipante può considerare il metodo del patrimonio netto come prescritto nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 in linea con l' della direttiva 2009/138/CE, se la valutazione delle singole attività e passività conformemente al paragrafo 4 non è praticabile. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che sarebbero valutate a zero conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento. 6.   Quando sono soddisfatti i criteri di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento e l'uso dei metodi di valutazione di cui alle lettere a) e b) non è possibile, le partecipazioni in imprese partecipate possono essere valutate in base al metodo di valutazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza per la preparazione del bilancio d'esercizio o consolidato. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e di altre attività immateriali che sarebbero valutate pari a zero conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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Metodi di valutazione per le imprese partecipate (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo