Art. 14

Metodi di valutazione per passività specifiche

In vigore dal 10 ott 2014
Metodi di valutazione per passività specifiche 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le passività finanziarie di cui ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 conformemente all' del presente regolamento al momento della rilevazione iniziale. Non è effettuato alcun aggiustamento per tenere conto della variazione del merito di credito proprio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dopo la rilevazione iniziale. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le passività potenziali che sono state rilevate conformemente all'. Il valore delle passività potenziali è pari al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri richiesti per regolare la passività potenziale per la durata di vita di tale passività potenziale, calcolati utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.
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