Art. 12

Metodi di valutazione per l'avviamento e le attività immateriali

In vigore dal 10 ott 2014
Metodi di valutazione per l'avviamento e le attività immateriali Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano a zero le seguenti attività: 1. avviamento; 2. attività immateriali diverse dall'avviamento, salvo se l'attività immateriale può essere venduta separatamente e le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono dimostrare l'esistenza di un valore per attività identiche o simili che è stato calcolato conformemente all', paragrafo 2, nel qual caso l'attività è valutata conformemente all'.
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Metodi di valutazione per l'avviamento e le attività immateriali (Art. 12 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo