Art. 9
Metodologia di valutazione — principi generali
In vigore dal 10 ott 2014
Metodologia di valutazione — principi generali
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione contabilizzano le attività e le passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le attività e passività conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, a condizione che tali principi includano metodi di valutazione coerenti con l'approccio di valutazione di cui all' della direttiva 2009/138/CE. Qualora tali principi ammettano l'uso di più metodi di valutazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano solo i metodi conformi all' della direttiva 2009/138/CE.
3. Se i metodi di valutazione inclusi nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 sono temporaneamente o permanentemente difformi dall'approccio di valutazione di cui all' della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano altri metodi di valutazione considerati conformi all' della direttiva 2009/138/CE.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in particolare rispettando il principio di proporzionalità di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono contabilizzare e valutare un'attività o una passività sulla base del metodo di valutazione che utilizzano per redigere i propri bilanci annuali o consolidati a condizione che:
(a)
il metodo di valutazione sia conforme all' della direttiva 2009/138/CE;
(b)
il metodo di valutazione sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
(c)
l'impresa non valuti tale attività o passività nel suo bilancio utilizzando i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(d)
la valutazione delle attività e delle passività attraverso l'utilizzo di principi contabili internazionali imporrebbe all'impresa costi che sarebbero sproporzionati rispetto alle spese amministrative totali.
5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole attività separatamente.
6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le singole passività separatamente.
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