Art. 29

Futuri sviluppi previsti nel contesto esterno

In vigore dal 10 ott 2014
Futuri sviluppi previsti nel contesto esterno Il calcolo della migliore stima tiene conto dei futuri sviluppi previsti che avranno un impatto sostanziale sulle entrate e le uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel corso della loro durata di vita. A tale scopo, i futuri sviluppi comprendono gli sviluppi demografici, giuridici, medici, tecnologici, sociali, ambientali ed economici, ivi compresa l'inflazione, di cui all', punto 2, della direttiva 2009/138/CE.
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Futuri sviluppi previsti nel contesto esterno (Art. 29 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo