Art. 28

Flussi di cassa

In vigore dal 10 ott 2014
Flussi di cassa La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima include tutti i seguenti flussi di cassa, nella misura in cui siano legati a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti: (a) i pagamenti delle prestazioni ai contraenti e ai beneficiari; (b) i pagamenti che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sosterrà per fornire le prestazioni contrattuali pagate in natura; (c) i pagamenti delle spese di cui all', punto 1, della direttiva 2009/138/CE; (d) i pagamenti di premi ed altri eventuali flussi di cassa derivanti da tali premi; (e) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e intermediari in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione; (f) i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e imprese di investimento in relazione a contratti con prestazioni collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked); (g) i pagamenti per salvataggio e surrogazione nella misura in cui non siano ammissibili come attività o passività separate conformemente ai principi contabili internazionali approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002; (h) i pagamenti di imposte che sono, o dovrebbero essere, addebitati ai contraenti o sono necessari per regolare le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.
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Flussi di cassa (Art. 28 Regolamento (UE) 2015/35) — Testo vigente | Portale Normativo