Art. 28
Flussi di cassa
In vigore dal 10 ott 2014
Flussi di cassa
La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima include tutti i seguenti flussi di cassa, nella misura in cui siano legati a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti:
(a)
i pagamenti delle prestazioni ai contraenti e ai beneficiari;
(b)
i pagamenti che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sosterrà per fornire le prestazioni contrattuali pagate in natura;
(c)
i pagamenti delle spese di cui all', punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
(d)
i pagamenti di premi ed altri eventuali flussi di cassa derivanti da tali premi;
(e)
i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e intermediari in relazione a obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione;
(f)
i pagamenti tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e imprese di investimento in relazione a contratti con prestazioni collegate a un indice e a quote (index-linked e unit-linked);
(g)
i pagamenti per salvataggio e surrogazione nella misura in cui non siano ammissibili come attività o passività separate conformemente ai principi contabili internazionali approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002;
(h)
i pagamenti di imposte che sono, o dovrebbero essere, addebitati ai contraenti o sono necessari per regolare le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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